Discussione:Magistratura italiana: differenze tra le versioni

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Lenore (discussione | contributi)
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::In ogni caso, sotto la voce responsabilità della magistratura mi sembra corretto che rimanga che essi rispondono anche penalmente dei danni arrecati ai cittadini (visto che prima c'era scritto esattamente l'opposto, e quindi completamente falso non credi?), ad esempio come l'omissione di atti d'ufficio e similia; in ogni caso ho aggiunto l'art. 13 tra parentesi della legge Vassalli, che dice esattamente quello che ho scritto io su wiki (così come mi sembrerebbe corretto metterlo sotto la voce dei medici, in quanto anche loro hanno reati propri, se avessero una voce responsabilità). Per le informazioni sull'esperimento dell'azione entro un anno, l'approvazione del Presidente del Consiglio etc., immagino che le abbia tolte (e lo immagino perchè anche io redigendo la voce non le ho scritte per lo stesso motivo) perchè sono procedurali, di contorno e appesantiscono la voce: altrimenti bisognerebbe riportare qualsiasi informazione procedurale inerente alla responsabilità. Quello che mi sembra strano comunque è che sotto la voce responsabilità la Legge Vassalli non fosse neanche citata, quando è il nocciolo di tutta la questione: è palesemente un'aberrazione per un enciclopedia no? Per quanto riguarda il tuo PS la differenza tra responsabilità penale e civile, io, ce l'ho perfettamente chiara; infatti l'ho messa in un paragrafo a parte, e ho scritto semplicemente che nel caso di commissione di reato, il danneggiato ha diritto al risarcimento (quello previsto per tutte le commissioni di reati); ciò significa una cosa: che se la legge prevede un risarcimento in questo caso (cioè nel caso di commissione di reati da parte del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni), significa che prevede l'esistenza anche di una responsabilità penale di essi, e pertanto la versione precedente ("il magistrato non risponde nè penalmente nè civilmente dell azioni commesse") era completamente mistificatoria della realtà! Linkandotelo, avevo proprio questo obiettivo: farti capire che i magistrati non hanno nessuna immunità penale, e pertanto rispondono penalmente di tutte le loro azioni, sia di quelle commesse come privati, sia di quelle commesse nell'esercizio delle loro funzioni (e quindi d'interesse per la voce, visto si parla di ''responsabilità'' di magistrati).
:::Così sembra che l'art. 13 della Vassalli disciplini la responsabilità penale, e questo è chiaramente falso. Se non hanno responsabilità penali particolari allora non si scrive niente e stop, visto che è scontato come tutti gli altri cittadini; se invece si individuano delle fonti che dimostrano che de facto i magistrati godono di privilegi quando devono rispondere penalmente delle proprie azioni quelle andrebbero riportate. Fare il contrario serve solo per suggerire al lettore, in maniera subdola, che i magistrati godano di responsabilità penali particolari; mi spiace, ma almeno quel pezzo lo tolgo. Non vedo perché inserire a scopo meramente mistificatorio una cosa assolutamente scontata mentre i "dettagli" della Vassalli che invece renderebbero evidente la chiara disparità tra un procedimento civile contro un magistrato e quello contro un normale cittadino non posso essere messi perchè "appesentirebbero inutilmente" la voce. --[[User:Lenore]] 16:53, 6 gen 2014 (CET)
::::guarda che se rileggi la voce, io non ho messo che la responsabilità penale è disciplinata dalla legge Vassalli (anzi, ho proprio scritta che quella civile e disciplinare è specificatamente disciplinata da tale legge, non quella penale). In ogni caso non sono d'accordo con te: sotto la voce responsabilità della magistratura, ci va anche che sono responsabili penalmente delle loro azioni, il non metterlo sembra anzi che non lo siano. Però non ti annullerò la modifica, faremo decidere all'admin o qualcun altro super partes.
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