Generalità (carattere della norma): differenze tra le versioni

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{{S|diritto}}{{W|diritto|dicembre 2006|[[Utente:Marcok|MarcoK]] <small>([[Discussioni utente:Marcok|msg]])</small> 02:10, 2 dic 2006 (CET)}}
{{nota disambigua|se stai cercando l'organo amministrativo denominato generalità|[[generalità (amministrazione)]]}}
 
La '''generalità''' è uno dei caratteri della [[norma giuridica]].
 
Essa non consiste nella, semplice, portata spaziale della [[norma]], ma nella ripetuta applicabilità della stessa ogni qual volta si presentino le condizioni prescritte.
 
Per esempio le norme regolanti le funzioni del [[Presidente della Repubblica]] hanno un portata spaziale di un solo soggetto, ma nonostante ciò conservano il carattere della generalità perché sono suscettibili di infinite applicazioni.
 
Se invece il comando giuridico si esaurisce con la sua applicazione non si ha la norma, ma il [[provvedimento]].
 
Il classico esempio è la legge che assegnò un vitalizio al narratore Bacchelli. Detta legge vedeva appunto un unica applicazione nel statuire il vitalizio a favore del soggetto designato.
 
Fondamento della Generalità e il principio di [[uguaglianza]] (Art 3 della [[Costituzione]]).
 
==Voci correlate==
 
*[[Diritto]]
*[[Legge]]
*[[Norma (diritto)|Norma]]
 
 
{{Diritto}}
 
[[categoria:diritto]]