Cessione del credito: differenze tra le versioni

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*disponibilità della posizione soggettiva da parte del titolare (restano esclusi, pertanto, dal novero dei diritti cedibili i cosiddetti diritti indisponibili, dichiarati tali dalla legge o indisponibili per loro natura, perché in tal caso vi è difetto di legittimazione a disporre).
 
Generalmente non sono disponibili certe situazioni soggettive inerenti alla [[Persona fisica|persona]] del titolare (come ad esempio i crediti per alimenti) oppure intimamente connessi con una posizione soggettiva più ampia, come avviene ad esempio con riferimento ai [[Diritto potestativo|diritti potestativi]]. Qui si è posto in [[dottrina (diritto)|dottrina]] il problema della cedibilità del [[Compravendita|patto di riscatto]], che risulta indisponibile e incedibile se configurato come ''diritto potestativo di recesso'', e invece cedibile se considerato come condizione risolutiva del [[contratto]].
 
Per quanto riguarda i cosiddetti diritti accessori, di regola è ammessa la loro cessione unitamente ai diritti principali cui ineriscono, ma in taluni casi è ammissibile anche una cessione autonoma (ad esempio, cessione del diritto agli [[Interesse|interessi]]).