Pegno: differenze tra le versioni

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Il concetto di garanzia rotativa (e di “rotatività della garanzia”) vuol indicare quella forma di garanzia reale che consenta la sostituibilità o mutabilità nel tempo del suo oggetto senza comportare, ad ogni mutamento, la rinnovazione del compimento delle modalità richieste per la costituzione del vincolo o per il sorgere del diritto di prelazione, ovvero senza che tale mutamento dia luogo alle condizioni di revocabilità, ordinaria o fallimentare, dell'operazione economica in tal modo posta in essere (così la figura è definita da quella autorevole dottrina che l'ha costruita scientificamente (E. Gabrielli).
La caratteristica del pegno rotativo consiste nella '''clausola di rotatività''', con la quale le [[parte (diritto)|parti]] convengono sulla possibilità di sostituire il bene originariamente costituito in garanzia, senza che tale sostituzione comporti [[novazione]] del rapporto di garanzia, e sempre che il bene offerto in sostituzione abbia identico valore.<br>
La [[giurisprudenza]] è oramiaoramai consolidata nel riconoscere nega validità ed efficacia al pegno rotativo.<br>
*La tesi negativa parte dalla questione se il vincolo di pegno originario possa trasferirsi su un diverso oggetto e se occorra ripetere le formalità di costituzione del pegno (ad es. su titoli che scadono).
:Le [[norme bancarie uniformi]] prevedono il trasferimento del pegno originario sui nuovi titoli: la banca può riscuotere ad esempio i [[Buoni Ordinari del Tesoro]] che scadono nel corso dell'apertura di credito e reimpiegare gli importi riscossi per l'acquisto di nuovi B.O.T. di durata uguale a quelli scaduti, che vanno a sostituire l'oggetto del pegno (essendo fungibili perché non individuati).<br>