Scrittura privata: differenze tra le versioni

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La '''scrittura privata''', in [[diritto]], è il [[documento]] redatto per iscritto (con qualunque mezzo: manuale, meccanico, elettronico) e sottoscritto con firma autografa (o digitale o anche elettronica avanzata secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 7 Marzomarzo 2005, n. 82 e s.m.i.) da taluno che, in virtù della [[firma|sottoscrizione]], prende il nome di ''autore''.
<br>In base alla massima di esperienza per cui chi firma un documento ne condivide il contenuto e vuole, in qualche modo, farlo proprio, la scrittura privata "fa [[piena prova]], fino a [[querela di falso]], della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta" <ref>art. 2702 c.c.</ref>. La regola di prova legale, però, non concerne la veridicità delle dichiarazioni stesse, che è sempre rimessa al libero convincimento del giudice.
<br>La legge considera sempre riconosciuta la scrittura privata cosiddetta "autenticata", che è stata sottoscritta alla presenza di un [[pubblico ufficiale]] che, previo accertamento, attesta l'identità della [[persona fisica|persona]] che sottoscrive <ref>art. 2703 c.c.</ref>.