Statuto dei diritti del contribuente: differenze tra le versioni

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Niculinux (discussione | contributi)
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La conoscenza degli atti e della semplificazione normativa è contemplato dal successivo art. 6. Sono poste a carico dell’Amministrazione finanziaria diversi obblighi quali la chiarezza degli atti redatti nei confronti del contribuente. A quest’ultimo non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
 
Fondamentale risulta essere l’art. 7 che prevede la chiarezza e la motivazione degli atti di accertamento pena la nullità dell’atto stesso. È confermato il principio che se un atto ène richiamatorichiama questoun DEVEaltro, quest'ultimo deve essere allegato all’atto che lo richiama; in alternativa, è possibile riprodurre il contenuto essenziale dell'atto richiamato all'interno dell'atto che effettua il richiamo.
 
È disciplinata la tutela dell'integrità patrimoniale dall’art. 9 e dell’affidamento della buona fede art. 10. Il comma 1 recita: “ I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.”
 
Con l’art. 11 viene istituitointrodotto nel nostro ordinamento l’istituto dell’INTERPELLOdell’interpello. È data la possibilità a ciascun contribuente di inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che DEVEdeve rispondere entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro 120 giorni dall’inoltro della domanda - si intende che l'amministrazione concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
 
L’art. 12 disciplina minuziosamente i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali. Dal tempo massimo di permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, che non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio, ai tempi e modo di accesso, che devono avvenire durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. E’ concessa la possibilità che su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili possa essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.