Crimine di guerra: differenze tra le versioni

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== Crimini di guerra e legislazione ==
[[File:Polish farmers killed by German forces, German-occupied Poland, 1943.jpg|300pxupright=1.4|thumb|Massacro di civili polacchi operato da truppe [[Germania|tedesche]]. [[1943]].]]
Tenuto conto che la locuzione è vastamente usata nella dialettica [[politica]] con variabilità di significati, in [[giurisprudenza]] la precisa determinazione della configurabilità del reato di crimine di guerra attiene invece alle singole legislazioni nazionali, le quali possono ben prevederla (e dunque circostanziarne gli elementi costitutivi) in seno al proprio ordinamento, ovvero recepirla per effetto di trattatistica esterna all'ordinamento stesso.
 
Il diffuso riferimento alle leggi di guerra, contenuto nella maggioranza delle normazioni in argomento, rende talvolta più labile, se non la configurabilità, almeno l'ortodossa applicabilità a fini sanzionatori della previsione penale, in quanto la definizione e la ratifica di regolamentazioni sui modi bellici non è onnivalente, né aggiornata agli ambiti operativi di belligeranza del momento. In più, l'adesione a convenzioni (come le [[Convenzioni di Ginevra]]) o ad altri patti internazionali, intanto non è nemmeno questa universale (non è infatti sottoscritta e ratificata da tutti gli stati) ed inoltre si trova spesso in conflitto (o se ne riesce spesso ad intravedere l'antiteticità) con le norme costituzionali dei singoli paesi, in genere fonti supreme di [[diritto]] dei rispettivi ordinamenti.
 
[[File:Hiroshima aftermath.jpg|250px|thumbnail|right|Hiroshima, dopo il bombardamento atomico]]
 
Contro l'accusa di reato per tale fattispecie, non è infrequente perciò da parte delle difese l'eccezione di competenza, in quanto, oltre al citato possibile contrasto con norme costituzionali del paese cui appartengono i rei (ad esempio sulla riserva giurisdizionale), si ha spesso mancanza di comune obbligazione al rispetto di una comune trattistica specifica (non potendosi applicare l'irretroattiva legge penale né deduttivamente, né tantomeno analogicamente, occorre la predeterminata specifica previsione di fattispecie) e non di rado si patisce invece l'applicazione di norme del paese di provenienza del fronte militare vittorioso (o di una coalizione di paesi vincenti), quindi un tentativo di estensione giurisdizionale giustificata da mere circostanze di fatto e non di diritto. Le riserve espresse dalle difese degli imputati del "[[Processo di Norimberga]]", sono effettivamente, in un'ottica puramente dottrinale, le stesse riserve espresse nella maggior parte dei casi in cui si siano celebrati riti (fossero essi ''ad personam'' o meno) per l'esame di tale imputazione, e costituiscono un significativo ''corpus'' di tematiche presentabili a contrasto anche dell'attuale situazione sulla materia.