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{{f|diritto|dicembre 2010}}
===Diritto
In [[diritto penale]] [[diritto romano|romano]], l'espressione [[lingua latina|latina]] '''''exceptio veritatis''''' (eccezione di verità) veniva usata per indicare la facoltà di chi era accusato dei [[reato|reati]] di [[ingiuria (diritto)|ingiuria]] o di [[diffamazione]] (o di altri reati analoghi attinenti) di dimostrare la verità dei fatti attribuiti
<ref> Santalucia, ''Costantino e i «libelli famosi''</ref>.
<ref> Santalucia, ''Costantino e i «libelli famosi''</ref>». Il sistema giuridico italiano non utilizza direttamente e non dà efficacia diretta a tale espressione, che tuttavia rimane usata nel linguaggio comune come eredità del diritto romano, dal quale il diritto italiano deriva.<ref> Per un raffronto di metà ottocento tra diritto toscano, romano, austriaco vedi indicazione in [http://books.google.it/books?id=v24PAAAAIAAJ&pg=PA164&dq=Exceptio+veritatis+diritto+romano&hl=it&ei=SlRRTenFEpT_4AbCgpGYCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDQQ6AEwAw#v=onepage&q=Exceptio%20veritatis%20diritto%20romano&f=false]</ref>▼
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===Diritto Statunitense===
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