Ente strumentale: differenze tra le versioni
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Un '''ente strumentale''' (o '''ausiliario''' o '''funzionale''') è un [[ente pubblico]] che persegue [[Fine|fini]] propri di un altro ente pubblico (''ente principale'' o ''ausiliato''), sovente [[ente territoriale|territoriale]], al quale è legato da
Alla relazione di ''strumentalità funzionale'' con l'ente principale - il perseguimento di fini propri del medesimo - può affiancarsi una relazione di ''strumentalità strutturale'', quando l'ente principale dispone di penetranti [[potere (diritto)|poteri]] d'ingerenza nei confronti dell'ente strumentale: poteri di indirizzo, attraverso i quali stabilisce i fini della sua azione, di direzione, in virtù dei quali gli può impartire [[direttiva|direttive]], di [[controllo (diritto)|controllo]] sugli organi e sugli atti (anche di merito, su certi atti) e di [[nomina]] dei titolari degli organi più importanti. In questi casi l'ente strumentale può essere sostanzialmente considerato un complesso di [[Organo (diritto)|organi]] e [[ufficio (diritto)|uffici]] dell'ente principale che, per ragioni tecniche, sono stati distaccati e muniti di una limitata [[autonomia]], oltre che della [[persona giuridica|personalità giuridica]]. In altri casi, invece, l'ente strumentale, pur soggetto a controlli e altri poteri dell'ente principale, gode di una maggiore autonomia.
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