Serrata (lavoro): differenze tra le versioni

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Viene equiparata a una violazione degli obblighi contrattuali del datore di lavoro, quindi a un illecito civile antisindacale, previsto nell'articolo 28 dello [[Statuto dei Lavoratori]]. Secondo altri si tratterebbe di mancata cooperazione all’adempimento.
 
La Corte Costituzionale ha raggiunto una conclusione sulla materia, c.d.cosiddetta "costituzionalmente protetta", per l'art. 40 e 39, 1°comma, Cost. Per essa si può parlare di "libertà di serrata", che è protetta solo se ha come fine quella di resistere alla richiesta di modifica migliorativa del contratto di lavoro oppure per ottenere un'adesione a una modifica peggiorativa dello stesso contratto di lavoro. La disposizione penale, relativa alla serrata ai fini contrattuali, dell'art. 502, 1° comma del c.p. è divenuto incostituzionale dopo la sent. della Corte cost. 29/1960, mentre rimangono costituzionalmente legittimi gli art. 503 (per fini politici), 504 (contro la pubblica autorità) del c.p.
L'art. 505 del c.p. riguardo alla serrata di solidarietà o di protesta ai fini contrattuali è considerato abrogato (sent. Corte Cost. n. 141/1967).