Potere giudiziario: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Annullate le modifiche di 195.110.138.165 (discussione), riportata alla versione precedente di 151.49.173.209 |
|||
Riga 19:
In ambito penale si tratta di reati che colpiscono tutta la collettività e la controversia sorge tra "[[Pubblico Ministero]]" che rappresenta la [[pubblica accusa]] e l'"[[imputato]]" che deve difendersi. In questo caso ci si rivolge in primo grado al Giudice di pace (per reati minori) o al Tribunale o alla Corte d'Assise (per i reati più gravi), in secondo grado al Tribunale (per i reati minori giudicati in primo grado dinanzi al Giudice di Pace) alla Corte d'Appello o alla Corte d'Assise d'Appello (per i reati più gravi) e, per il controllo di legittimità, alla Corte di cassazione.
===Giurisdizione
Per quanto riguarda la '''giurisdizione speciale''' si divide in ''amministrativa'', ''contabile'', ''tributaria'' e'' militare''. La prima risolve controversie dove sono coinvolte le pubbliche amministrazioni (tutela degli interessi legittimi) e se ne occupa il giudice amministrativo, ovvero in primo grado il [[Tribunale Amministrativo Regionale]] e in secondo grado il [[Consiglio di Stato]].
Line 30 ⟶ 31:
==Bibliografia italiana==
* [[Alessandro
* [[Elena Paciotti]], ''Sui magistrati. La questione della giustizia in Italia'', [[Casa editrice Giuseppe Laterza & figli|Laterza]], Roma-Bari,
*[[Sergio Bartole]], ''Il potere giudiziario'', [[Il mulino]], Bologna, 2012
*[[Giuseppe Di Federico]] (a cura di), ''Ordinamento giudiziario: uffici giudiziari, CSM e governo della magistratura'', [[Cedam]], Padova, 2012
Line 40 ⟶ 41:
* [[Magistratura (diritto)]]
* [[Potere esecutivo]]
* [[Separazione dei poteri]]
== Collegamenti esterni ==
|