Indennizzo: differenze tra le versioni

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In generale l''''indennizzo''' è il pagamento dovuto ad un soggetto per un pregiudizio da lui subìto che, però, non consegue ad un [[atto illecito]] e, quindi, a [[responsabilità civile]]. In ciò l'indennizzo si differenzia dal ''[[risarcimento]]'', che è invece dovuto per un danno, ossia un pregiudizio conseguente ad atto illecito e come tale fonte di responsabilità civile. Per questo motivo la situazione di chi è tenuto all'indennizzo è talvolta denominata ''responsabilità da atto lecito'', sebbene l'uso del termine "responsabilità", tradizionalmente associata al concetto di illecito, sia in questo caso poco appropriato.
 
Mentre l'obbligo di risarcimento dei danni cagionati da atto illecito è previsto da una norma generale (nell'ordinamento italiano l'art. 1218 del codice civile per la responsabilità contrattuale e l'art. 2043 per quella extracontrattuale), non esiste una norma generale che preveda l'obbligo di indennizzo per pregiudizi da atto lecito, perché gli atti leciti sono, per definizione, consentiti dall'ordinamento e, come tali, non possono dare luogo a sanzione a carico di chi li compie. Nondimeno, in alcuni casi l'ordinamento, per motivi di [[equità]], ritiene che chi ha compiuto l'atto, pur lecito, debba farsi carico di una parte delle conseguenze negative che dallo stesso sono sorte a danno di altri, addossandogli l'obbligo di indennizzo.