Infortunio sul lavoro: differenze tra le versioni

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{{L|diritto|novembre 2011}}
Un '''infortunio sul lavoro''' un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili traumatico verificatosi nello svolgimento dell'attività lavorativa, da cui derivino [[morte]] o [[inabilità]], permanente o temporanea, in un luogo di lavoro.
 
SiAi definiscesensi '''infortuniodella sullegge lavoro''' un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili traumatico verificatosi nello svolgimento dell'attività lavorativa, da cui derivino [[morte]] o [[inabilità]], permanente o temporanea (maggiore di tre giorni). All'interno di un turno di lavoroitaliana, la causa violenta deve essere idonea per intensità e tempo a causare il [[danno]]. Sono da considerarsi "infortuni sul lavoro" anche gli eventi verificatisi "in itinere", ossia durante il percorso abitazione-luogo di lavoro. Si differenzia dalla '''malattia lavoro-correlata''', termine che identifica una [[patologia]] provocata da un'agente presente nell'ambito lavorativo che abbia contribuito nel corso del tempo, mesi o anni, al manifestarsi della patologia.
 
Si definisce '''infortunio sul lavoro''' un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili traumatico verificatosi nello svolgimento dell'attività lavorativa, da cui derivino [[morte]] o [[inabilità]], permanente o temporanea (maggiore di tre giorni). All'interno di un turno di lavoro, la causa violenta deve essere idonea per intensità e tempo a causare il [[danno]]. Sono da considerarsi "infortuni sul lavoro" anche gli eventi verificatisi "in itinere", ossia durante il percorso abitazione-luogo di lavoro. Si differenzia dalla '''malattia lavoro-correlata''', termine che identifica una [[patologia]] provocata da un'agente presente nell'ambito lavorativo che abbia contribuito nel corso del tempo, mesi o anni, al manifestarsi della patologia.
==Denuncia di Infortunio==
Nell’eventualità di un infortunio, il lavoratore infortunato deve essere accompagnato al [[Pronto Soccorso]] dove, a seguito della visita, gli viene rilasciato il primo [[certificato medico]]. Successivamente, il lavoratore deve inviare tale certificato al datore di lavoro il quale, se la prognosi supera i tre giorni di astensione lavorativa, è tenuto a presentare entro due giorni la denuncia di infortunio alla sede [[INAIL]] (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) che ha competenza nel territorio, con allegato il certificato medico. In caso di infortunio mortale, la denuncia deve essere inoltrata all'INAIL entro 24 ore.
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Nell'ambito della valutazione del rischio, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, e nella predisposizione di misure di prevenzione, è fondamentale la raccolta, da parte del datore di lavoro, di tutte le informazioni relative agli infortuni che comportino l'assenza dal lavoro dell' infortunato di almeno un giorno. Tale annotazioni dovranno essere contenute in un registro e dovranno: essere ordinate cronologicamente, contenere dati anagrafici del lavoratore, descrivere le circostanze dell'incidente, riportare le date di abbandono e ripresa del lavoro. Dunque risulta efficace la predisposizione di schede da compilarsi nel caso di infortunio, allo scopo di rendere più completa e accurata la raccolta dei dati.
La rielaborazione dei dati risulta fondamentale per la programmazione, da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione in collaborazione col Medico Competente, di strategie e attività di prevenzione.
 
==Legislazione di riferimento==
* D.P.R. 1124/65: Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per le malattie professionali;
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