Opera derivata: differenze tra le versioni

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===Software derivato===
In Italia la tutela del software è stabilita dal [http://www.interlex.it/testi/dl518_92.htm Decreto Legislativo 518/92], introdotto quale modifica della [http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm Legge 22 aprile 1941 n. 633] sul [[Diritto d'autore]] (LDA). In base a questa legge sono protetti «i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali quali risultato di creazione intellettuale dell'autore» (art. 2, n. 8, LDA)<ref>[http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#2 Legge 22 aprile 1941, n. 633<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref>. Perché un software rientri nei criteri di originalità richiesti, e sia dunque proteggibile secondo lo schema del [[copyright]], il suo ideatore deve avere pensato e sviluppato il programma autonomamente, senza averlo copiato da altri. Il diritto d'autore sul software che rispetti i suddetti requisiti sorge per il fatto stesso della creazione di tale prodotto informatico e non deve necessariamente essere subordinato ad alcun processo di deposito o registrazione. La registrazione facoltativa serve essenzialmente a determinare la priorità dell'esclusiva d'autore, in particolare per quei programmi non immediatamente destinati alla commercializzazione.
 
I requisiti di creatività e originalità del software sono tuttavia difficili da individuare e stabilire con certezza. È infatti necessario accertare se, rispetto a prodotti già sviluppati, il programma consista in una produzione creativa tale da costituire opera autonoma, un'elaborazione sufficientemente originale da costituire opera derivata o semplicemente una mera riproduzione di un programma altrui con varianti secondarie e non funzionali dell'opera originaria, quindi [[contraffazione]].
 
Tuttavia una delle particolarità del software è rappresentata dalla normale non definitività dell'opera stessa. Infatti, perché un programma possa essere utilmente utilizzato sono spesso necessarie continue modifiche e aggiornamenti tali da mantenerlo al passo con la continua evoluzione del sistema e questa trasformazione evolutiva può spingersi fino a troncare ogni legame col software originario.
 
I criteri per stabilire se l'elaborazione di un software costituisca un'opera autonoma, derivata o contraffatta sono determinati dall'articolo 64 bis, lett. b), LDA. Tra le derivazioni cui può essere soggetto un software «la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti»<ref>[http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#64-bis Legge 22 aprile 1941, n. 633<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref> sono previsti quali dritti esclusivi dell'ideatore del programma. Per quanto riguarda, invece, lo stabilire se un software modificato sia riconducibile ad un'opera derivata piuttosto che autonoma, si tratta di un esame essenzialmente tecnico che comporta una comparazione strutturale tra i due programmi. Esso tiene conto sia dell'[[algoritmo]] complessivo che delle distinte procedure indipendenti in esso contenute, in quanto, mentre spesso la derivazione della maggior parte dell'algoritmo tutelabile non si traduce in un'elaborazione sufficientemente creativa per costituire un'opera originaria, la derivazione di alcune sequenze protette dell'algoritmo – poi elaborate secondo differenti scelte di combinazione o composizione informatica&nbsp;– può garantire il rispetto dei criteri di originalità che fanno del prodotto modificato un'opera autonoma (purché, per l'appunto, sia diverso e indipendente il procedimento creativo di risoluzione attuato dal programmatore successivo). Inoltre la diversa combinazione di singoli comandi o di istruzioni originali già presenti nel programma anteriore, a differenza di una modifica della successione di procedure già compiute e autonome all'interno dello stesso, può dare luogo a nuove procedure dotate di creatività originaria. Risultano dunque tendenzialmente irrilevanti eventuali elaborazioni della sola rappresentazione grafica, in quanto semplici trasposizioni formali del [[codice sorgente]] sulla cui struttura deve essere attuata l'astrazione comparativa complessiva.
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La legge è quindi chiara: un lavoro derivato è tutelabile solo nella misura in cui esso incarna l'espressione originale, ma i suoi aspetti non originali non sono copyright da proteggere (sono definiti ''uncopyrightable'').
 
Solo il proprietario del copyright ha il diritto di produrre e trarre profitto da un'opera originale creando un nuovo lavoro derivato. Per poter creare un'opera derivata è necessario ottenere un'autorizzazione alla creazione di un nuovo lavoro basato sull'originale. Se l'autorizzazione non viene concessa, il lavoro secondario è considerato una copia dell'originale. In tal caso il creatore dell'opera nuova è responsabile di violazione del copyright e perseguibile a norma di legge.
Le leggi sulle opere derivate permettono al proprietario del copyright di essere tutelato da una riproduzione del proprio lavoro senza consenso. I realizzatori dell'opera originale, che riscontrano una particolare vicinanza di un'opera derivata al proprio lavoro, possono avviare un'azione legale.
 
L'imprevedibilità del portare avanti una battaglia legale in questo campo sta nella difficoltà a stabilire il numero di parole, note e paragrafi che possono essere riprodotti senza permesso. Ancora più difficile è dare un reale riscontro a quello che è l'intento del creatore.
 
Per quanto riguarda le licenze [[Creative commons]] bisogna prestare attenzione alla simbologia delle clausole. Se è presente la quarta clausola [[Licenze Creative Commons#CC-BY-ND 3.0 (Attribution - NoDerivs)#|Non opere derivate (nd)]] non è consentita alcuna elaborazione dell'opera creativa: l'autore si oppone al concedere qualsiasi tipo di autorizzazione.
 
== In Italia ==