Giurisdizionalismo: differenze tra le versioni

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Il '''giurisdizionalismo''' è una particolare politica ecclesiastica volta ad estendere la [[giurisdizione]] e il controllo dello Stato sulla vita e sull'organizzazione delle Chiese, cioè di quella specie di struttura giuridica parallela rappresentata dai diritti e dai privilegi ecclesiastici.
 
Più nello specifico si può anche definire come corrente di pensiero ed atteggiamento politico, sviluppatisi soprattutto nel [[XVIII secolo]], miranti ad affermare l'autorità della giurisdizione laica su quella ecclesiastica. Strumenti fondamentali del giurisdizionalismo (detto anche "[[regalismo]]") erano i ''[[placet]]'' e l<nowiki>'</nowiki>''[[exequatur]]'', con i quali lo Stato concedeva o negava la pubblicazione e l'attuazione delle disposizioni papali e di quelle delle autorità ecclesiastiche nazionali, e la ''nomina ai benefici'', con la quale si controllava le designazioni alle cariche ecclesiastiche.
Oltre a questi strumenti di controllo, il giurisdizionalismo contemplò anche interventi diretti dello Stato nella vita della Chiesa, su materie quali l'età ed i motivi delle monacazioni, l'utilità dei conventi e ordini religiosi contemplativi (che vennero in gran numero soppressi), il numero delle festività religiose, i privilegi e le immunità del clero, la formazione dei [[Presbitero|sacerdoti]].
 
== Storia ==
Tale politica si sviluppò attorno al [[XVIII secolo|Settecento]] e fu perseguita soprattutto da alcuni dei cosiddetti "sovrani illuminati", come [[Maria Teresa d'Asburgo|Maria Teresa d'Austria]], [[Giuseppe II d'Asburgo]] e altri, anche sulla spinta di quanto era avvenuto precedentemente nell'[[Europa settentrionale]] in seguito alla [[Riforma protestante]], di cui questi sovrani non condividevano la dottrina ma di certo le motivazioni.
 
Tale politica mirava a combattere in particolare:
Tale politica mirava a combattere il [[diritto d'asilo]], cioè il riconoscimento dell'immunità a quelli che si rifugiavano in un convento, o il diritto che riservava ai tribunali ecclesiastici il potere di giudicare i reati nei quali fossero implicati dei religiosi, o i privilegi fiscali del clero. Il giurisdizionalismo, che in parte anticipò l'[[Illuminismo]] e in parte si sviluppò parallelamente ad esso, mise in discussione il [[Tribunale dell'Inquisizione]], il tradizionale monopolio della Chiesa sull'istruzione o sulla censura libraria e, soprattutto, ridusse considerevolmente l'importanza nell'ambito statale del [[Diritto canonico]], fino ad allora legge universale per gli stati cattolici.
*il [[diritto d'asilo]], cioè il riconoscimento dell'immunità a quelli che si rifugiavano in un convento;
Di particolare importanza fu l'introduzione del ''placet regio'' e dell' ''exequatur'', con cui l'autorità statale si riservava il diritto di approvare i provvedimenti della Chiesa e in particolare il conferimento dei benefici ecclesiastici vacanti.
*il potere dei tribunali ecclesiastici di giudicare i reati nei quali fossero implicati dei religiosi;
*i privilegi fiscali del clero.
 
Tale politica mirava a combattere il [[diritto d'asilo]], cioè il riconoscimento dell'immunità a quelli che si rifugiavano in un convento, o il diritto che riservava ai tribunali ecclesiastici il potere di giudicare i reati nei quali fossero implicati dei religiosi, o i privilegi fiscali del clero. Il giurisdizionalismo, che in parte anticipò l'[[Illuminismo]] e in parte si sviluppò parallelamente ad esso, mise in discussione il [[Tribunale dell'Inquisizione]], il tradizionale monopolio della Chiesa sull'istruzione o sulla censura libraria e, soprattutto, ridusse considerevolmente l'importanza nell'ambito statale del [[Diritto canonico]], fino ad allora legge universale per gli stati cattolici.
 
Di particolare importanza fu l'introduzione del ''placet regio'' e dell<nowiki>' </nowiki>''exequatur'', con cui l'autorità statale si riservava il diritto di approvare i provvedimenti della Chiesa e in particolare il conferimento dei benefici ecclesiastici vacanti.
Si cercò anche di limitare la cosiddetta ''[[manomorta]]'', cioè il complesso dei beni posseduti dalla Chiesa e dalle corporazioni religiose; vennero riformati o soppressi alcuni ordini religiosi; si cercò di ridurre le intromissioni delle autorità ecclesiastiche in ambito temporale; si limitò considerevolmente il privilegio del foro, concedendo ai sudditi di appellarsi al sovrano in caso di sentenze e giudizi ecclesiastici.