Affidavit: differenze tra le versioni

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L'affidavit è ammesso dai [[giudici]] quale [[prova (diritto)|prova]] come fosse una [[testimonianza]] del ''deponent''; in ciò si distingue dalla ''statutory declaration'' che non è confermata da giuramento e che, pertanto, non è ammessa come prova. Sebbene sia per lo più utilizzato nel [[processo civile]], può essere utilizzato anche in quello [[processo penale|penale]].
 
In ordinamenti di ''civil law'', unacorrispondente funzioneall'affidavit perè certila versi"[[dichiarazione similegiurata]]" all(nell'affidavitordinamento èitaliano svoltavedi dallarticolo 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445); per certi versi anche l<nowiki>'</nowiki>''[[atto notorio]]'' ({{Cn|che, peraltro, è [[atto pubblico]]}} mentre, come detto, l'affidavit ha la stessa efficacia probatoria di una testimonianza) può avere una funzione vicina quella dell'affidavit.
 
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