Occupazione di terreni o edifici: differenze tra le versioni
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L'atto di '''invasione di terreni o edifici''' da parte di singoli o di nuclei familiari o di gruppi organizzati, per fini abitativi o meno, può essere trattato dal punto di vista del [[diritto]], come da quello [[sociologia|sociologico]], evidentemente strettamente correlati e spesso implicanti questioni di [[ordine pubblico]] e di ordine [[etica|etico]]. L'occupazione di detti [[beni immobili]] non è configurabile nell'ambito dell'acquisizione delle cosiddette [[res nullius]], che per definizione, nel diritto italiano, afferiscono solo ai beni mobili. Il [[possesso]] continuativo, per lunghi periodi, dei citati beni immobili conduce a volte, in assenza di [[Querela|querele]], all'acquisizione degli stessi, come regolamentato dalle norme sull'[[usucapione]].
== Profili giuridici ==
{{Reato
| |TipoReato = Delitto
|Norma = art. 633;
|Competenza = [[Giudice di Pace]]; Tribunale monocratico per le ipotesi di cui all'art.[[s:Codice Penale|639 bis c.p.]]▼
|Partizione1 = Libro II
|Partizione2 = Titolo XIII
▲|Competenza = [[
|Procedibilità = [[querela|a querela]]; [[Procedibilità d'ufficio|d'ufficio]] nelle ipotesi del comma 2 e dell'art. 639 bis
|Arresto = no
|Fermo = no
|Pena = [[reclusione]] fino a due anni o multa da
}}
L''''invasione di terreni o edifici''', in [[diritto penale]], è un [[delitto]] previsto e punito dall'art. 633 del [[codice penale italiano]] ai sensi del quale: ''Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni.''.
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