Colpa (diritto): differenze tra le versioni

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===Definizione===
 
Il [[Codice penale italiano|Codice Rocco]] all'articolo 42 comma secondo recita: ''"Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge"''. Successivamente, il secondo capoverso dell'articolo 43 definisce che il reato ''"è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline."''
Taluni sostengono che la definizione indicata adesso non coglie totalmente l'essenza della colpa, avendo essa un significato oggettivo (violazione di regole di condotta), ma anche un significato soggettivo (esigibile evitabilità dell'inosservanza delle regole di condotta).
Sulla base di quanto indicato fino a questo punto possiamo individuare tre requisiti necessari per la colpa: