Assegni di mantenimento: differenze tra le versioni
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L'obbligo di mantenimento da parte di entrambi i genitori sussiste verso tutti i figli naturali (Costituzione, art. 29), anche a seguito di concepimento con dolo o colpa grave per mancata adozione (ed eventuale inganno del ''partner'') delle misure contraccettive da parte della donna.
Per gli obblighi di mantenimento tra coniugi, l'art. 5 Legge n. 898/1970, come modificato dall’art. 10 Legge n. 74/1987, stabilisce che l'assegno è dovuto al coniuge privo di mezzi adeguati o che comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. È sufficiente una delle due condizioni: per cui l'assenza di adeguati mezzi economici motiva l'assegno di mantenimento, a prescindere dalla condotta e dalla capacità lavorativa e reddituale potenziali del coniuge beneficiario.
L'assegno di mantenimento del coniuge separato o divorziato:
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* non è deducibile dal reddito di chi lo paga;
* non costituisce reddito imponibile per chi lo incassa.
== Note ==
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== Voci correlate ==
* [[Diritto di famiglia]]
*[[
*[[Divorzio (ordinamento civile italiano)]]
*[[Assegno di mantenimento]]
*[[Patrocinio a spese dello stato]]
== Collegamenti esterni ==
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