Subornazione: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 16:
|Fermo =
|Procedibilità = [[procedibilità d'ufficio|d'ufficio]]
|Pena = si applicano le pene previste dagli art. 371 bis, 372 e 373 ridotte dalla metà ai due terzi}}
Nel [[codice penale italiano]] la [[fattispecie]] è prevista dall'art. 377 (precedentemente "Subornazione", ora rubricato come "'''Intralcio alla giustizia'''"<ref>Rubrica così sostituita dall'art. 14, L. 16 marzo [[2006]], n. 146.</ref>) che recita:
{{quote|Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'[[autorità giudiziaria]] ovvero a svolgere attività di perito, [[consulente tecnico]] o [[interprete (lingua)|interprete]], per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle [[pena|pene]] stabilite negli articoli medesimi ridotte dalla metà ai due terzi. La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa. La [[condanna]] importa l'[[interdizione dai pubblici uffici]].}}