Preterintenzione: differenze tra le versioni
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Nell'ordinamento italiano, il [[Codice penale italiano|Codice penale]] all'art. 43, comma 2 definisce la '''preterintenzione''' così: "il delitto: […] è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'[[Azione (diritto)|azione]] od [[omissione (diritto)|omissione]] deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente". Le fattispecie preterintenzionali conosciute dall'[[ordinamento giuridico|ordinamento]] italiano e nominativamente indicate come tali sono solamente due: il delitto di [[Omicidio preterintenzionale (ordinamento penale italiano)|omicidio preterintenzionale]] di cui all'art. 584 c.p. e il delitto di [[aborto preterintenzionale]] di cui all'art. 18, comma 2 della [[s:Legge n.194 del 22 maggio 1978|Legge 22 maggio 1978 n. 194]]. La [[dottrina (diritto)|dottrina]], tuttavia, ritiene che ulteriori fattispecie delittuose, pur non rubricate come preterintenzionali, possano ricondursi
== Il criterio tripartito di imputazione ==
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