Preterintenzione: differenze tra le versioni

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Nell'ordinamento italiano, il [[Codice penale italiano|Codice penale]] all'art. 43, comma 2 definisce la '''preterintenzione''' così: "il delitto: […] è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'[[Azione (diritto)|azione]] od [[omissione (diritto)|omissione]] deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente". Le fattispecie preterintenzionali conosciute dall'[[ordinamento giuridico|ordinamento]] italiano e nominativamente indicate come tali sono solamente due: il delitto di [[Omicidio preterintenzionale (ordinamento penale italiano)|omicidio preterintenzionale]] di cui all'art. 584 c.p. e il delitto di [[aborto preterintenzionale]] di cui all'art. 18, comma 2 della [[s:Legge n.194 del 22 maggio 1978|Legge 22 maggio 1978 n. 194]]. La [[dottrina (diritto)|dottrina]], tuttavia, ritiene che ulteriori fattispecie delittuose, pur non rubricate come preterintenzionali, possano ricondursi nel noveronell'ambito della preterintenzionalitàpreterintenzione. Si tratta, in particolare, di taluni delitti rientranti nella categoria di derivazione dogmatica dei "reati aggravati dall'evento".
 
== Il criterio tripartito di imputazione ==