Armatore: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m inserimento di {{Thesaurus BNCF}}, discussione |
|||
Riga 18:
L’articolo 275 del [[codice della navigazione]] prevede che l’armatore possa limitare il debito complessivo che provenga dalle obbligazioni sorte nel corso di un viaggio a una somma limite pari al valore della nave più il valore del nolo, più gli altri proventi del viaggio. L’armatore può chiedere il beneficio della limitazione prima dell'inizio del viaggio, durante il viaggio ma non oltre la fine del viaggio. Se chiesto prima dell'inizio del viaggio, il valore della nave viene determinato al momento della richiesta della limitazione; se chiesto durante il viaggio, il valore della nave non deve essere
Gli altri valori che concorrono a determinare la somma limite sono:
* Il nolo: il corrispettivo che il proprietario del carico paga all’armatore per il trasporto (prezzo del trasporto).
|