Organizzazione non lucrativa di utilità sociale: differenze tra le versioni

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NellUn'ordinamento italiano l'espressione '''organizzazione non lucrativa di utilità sociale''', (meglio nota con l'[[acronimo]] '''ONLUS'''), indica una categoria tributaria alla quale, secondo lnell'art.ordinamento 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997italiano, n.è 460,un appartengonoparticolare determinati [[ente (diritto)|enti]] di carattere privato, anche privitipo di [[persona giuridica|personalità giuridica]], i cui [[statutoassociazione (diritto)|statuti]] o [[atto costitutivo|atti costitutivi]] rispondono ai requisiti elencati nello stesso articolo. L'appartenenza a tale categoria attribuisce la possibilità di godere di agevolazioni [[fisco|fiscaliassociazione]].
 
== Caratteristiche ==
==Quali enti possono diventare ONLUS==
Ad essa, secondo l'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, appartengono determinati [[ente (diritto)|enti]] di carattere privato, anche privi di [[persona giuridica|personalità giuridica]], i cui [[statuto (diritto)|statuti]] o [[atto costitutivo|atti costitutivi]] rispondono ai requisiti elencati nello stesso articolo. L'appartenenza a tale categoria attribuisce la possibilità di godere di agevolazioni [[fisco|fiscali]].
 
Le ONLUS non sono un nuovo tipo di [[soggetto giuridico]], in aggiunta a quelli previsti dalle norme [[diritto civile|civilistico]], ma una categoria nella quale sono fatti rientrare alcuni di essi per riservare loro un [[Fisco|regime fiscale]] particolare in relazione allo [[non profit|scopo non lucrativo]].
 
== I soggetti ==
I soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS sono:
 
* le [[associazione (diritto)|associazioni]] riconosciute e non riconosciute;
* i [[comitato (ente)|comitati]];
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Non possono in ogni caso essere ONLUS:
 
* gli [[enti pubblici]];
* le [[società (diritto)|società commerciali]], diverse da quelle [[cooperative]];
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Alcune categorie di enti assumono automaticamente la qualifica di ONLUS (sono le cosiddette ''ONLUS di diritto''):
 
* le organizzazioni di [[volontariato]] purché iscritte nei [[registro regionale delle organizzazioni di volontariato|registri regionali delle organizzazioni di volontariato]] e purché - ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.L. 185/2008 convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 - si limitino a svolgere esclusivamente attività commerciali e produttive marginali come individuate dal d.m. finanze del 25.05.1995;
* le [[Organizzazione non governativa|organizzazioni non governative]];
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* l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
 
== Finalità ==
Per gli ambiti di attività dell'istruzione, assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili si considerano esistenti le finalità sociali quando le attività sono rese nei confronti di terzi (come persone svantaggiate o componenti di collettività estere) e non dei soci, fondatori, organi amministrativi di controllo e coloro i quali operano su [[mandato]] dell'organizzazione.
 
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L'iscrizione all'Anagrafe unica delle Onlus ha carattere costitutivo ai fini della qualificazione come ONLUS degli enti interessati ed è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali.
 
Le Direzioni regionali delle entrate competenti per territorio tengono l'Anagrafe unica delle Onlus. Gli enti che intraprendono le attività sopra indicate sono tenuti a darne loro comunicazione mediante raccomandata o consegna diretta alla Direzione Entrate competente, alla quale andrà anche indicata ogni eventuale variazione successiva. Con decreto 19 gennaio 1998 (G.U. n. 17 del 22 maggio 1998) il Ministero delle finanze ha specificato che le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative e le cooperative sociali (le quali sono ONLUS di diritto) sono esonerate dall'obbligo di effettuare la comunicazione all'anagrafe.
 
Con decreto 19 gennaio 1998 (G.U. n. 17 del 22 maggio 1998) il Ministero delle finanze ha specificato che le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative e le cooperative sociali (le quali sono ONLUS di diritto) sono esonerate dall'obbligo di effettuare la comunicazione all'anagrafe.
 
==Agevolazioni fiscali==
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* {{Thesaurus BNCF}}
 
{{Portale|diritto|economiaitalia}}
 
[[Categoria:ONLUS| ]]