Corte d'assise (Italia): differenze tra le versioni

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Giudici togati e popolari formano un unico collegio e deliberano congiuntamente sia sulle questioni di fatto che sulle questioni di diritto, partecipando alla formazione della sentenza con parità di voto. L'art. 527 del Codice di procedura penale prescrive che votino per primi i giudici popolari, cominciando dal meno anziano per età (in modo che non siano influenzati dal voto degli altri).
 
Al processo possono essere chiamati da assistere, oltre ai sei giudici popolari, altridei giudici popolari ''supplenti'', ini modoquali possano eventualmente subentrare ai primi chequalora, per un qualche impedimento, non siano incorsipiù in impedimentigrado adi concluderesvolgere ille loro funzioni. In questo modo si evita l'interruzione del processo che sarebbe altrimenti imposta dal principio, enunciato nell'art. 525, comma 2, del Codice di procedura penale, secondo il quale la sentenza deve essere deliberata dagli stessi giudici che hanno preso parte al dibattimento.
 
==Competenza==