Danni punitivi: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
ValterVBot (discussione | contributi)
m Bot: Elimino interlinks vedi Wikidata
Nessun oggetto della modifica
Riga 18:
L'istituto dei danni punitivi è estraneo agli ordinamenti di ''[[civil law]]'', salvo limitatissime eccezioni (i [[codice (diritto)|codici]] [[diritto civile|civili]] di [[Brasile]], [[Norvegia]] e [[Polonia]] li prevedono in alcuni casi), essendo considerato incompatibile con il [[principi generali|principio]] di separazione tra diritto civile e diritto penale.
 
In [[Italia]] la [[Corte Suprema di Cassazione]], ancora con sentenza n. 1183/2007, ha stabilito che l'istituto è in contrasto con l'ordine pubblico interno, rifiutando quindi la [[delibazione]] di una sentenza straniera di condanna. Peraltro, anche in un ordinamento come quello italiano, la dottrina non ha mancato di evidenziare alcune previsioni normative che sembrano sovrapporre funzioni risarcitorie e funzioni punitive della sanzione: ad esempio, la responsabilità aggravata per lite temeraria, prevista dall'art. 96 del [[Codice di procedura civile italiano|codice di procedura civile]], la responsabilità per danno ambientale, prevista dall'art. 18 della legge n. 349/1986, o la "riparazione pecuniaria" per diffamazione, prevista dall'art. 12 della legge n. 47/1948 sulla stampa. L'orientamento negazionista è stato confermato dalla Cassazione anche con una pronuncia del 2012.
 
==Note==