3 379 460
contributi
m (Bot: niente spazio dopo l'apostrofo) |
|||
==Cenni storici==
Anche nell'antica [[Roma]] per novazione si intendeva la sostituzione di comune accordo (animus novandi) di un'obbligazione con un’altra in modo tale che la prima si estingua e al suo posto sorga la nuova. Essa aveva luogo tramite ''[[stipulatio]]'', la quale doveva indicare chiaramente il rapporto obbligatorio che si voleva estinguere. In caso di novazione oggettiva l'
Un caso particolare di novazione oggettiva si realizzava con la ''stipulatio Aquiliana'', nella quale veniva dedotto in maniera generica il corrispettivo pecuniario di ogni debito conosciuto o ignorato che fosse da una o da ambedue le parti, del promittente verso lo stipulante, cosicché in definitiva il promittente, compiuta la ''stipulatio'', sarebbe stato tenuto verso lo stipulante solo in virtù della stessa.
|