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== Conferimento del titolo ==
L'''Istruzione sul conferimento di Onorificenze pontificie'' promulgata dalla Segreteria di Stato vaticana in data 13 maggio [[2001]] dispone che i [[Vescovo|Vescovivescovi]] diocesani possono proporre il conferimento di una onorificenza pontificia ad ecclesiastici, in segno di apprezzamento e riconoscenza per il servizio prestato. Un Vicario Generale può parimenti richiedere tale conferimento, dichiarando però esplicitamente di procedere in merito con espressa autorizzazione del proprio Vescovovescovo. La richiesta, accompagnata dal ''[[curriculum vitae]]'' dei candidati con descrizione accurata delle benemerenze acquisite nei riguardi della Chiesa, deve essere inviata alla Nunziatura Apostolica, che la farà pervenire – corredata dal proprio ''[[nulla osta]]'' – alla Segreteria di Stato. Le domande provenienti dai territori soggetti alla vigilanza delle Congregazioni per le Chiese Orientali e per l'Evangelizzazione dei Popoli, devono essere prima inviate al Dicastero competente, che provvederà poi a trasmetterle alla Segreteria di Stato.
 
Se il titolo viene concesso, ne viene specificato anche il grado, secondo questo ordine crescente di importanza:
# [[Cappellano di Sua Santità]], a sacerdoti del clero secolare che abbiano compiuto almeno 35 anni di età e 5 di sacerdozio (10 per gli Ecclesiastici nel Servizio Diplomatico della Santa Sede e per gli Officiali della Curia Romana).
# [[Prelato d'onore di Sua Santità]], a sacerdoti del clero secolare che abbiano compiuto almeno 45 anni di età e 15 di sacerdozio.
# [[Protonotario Apostolico Soprannumerario]], a sacerdoti del clero secolare che abbiano compiuto almeno 55 anni di età e 20 di sacerdozio.
 
Di norma, si deve rispettare la "gradualità": si deve richiedere cioè per il candidato prima il titolo di Cappellano e poi quello di Prelato. Tra un grado e l'altro devono trascorrere almeno 10 anni.