Giustizia amministrativa: differenze tra le versioni

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==La giustizia amministrativa in Italia==
Nel sistema italiano di giustizia amministrativa sono presenti sia i ricorsi amministrativi, sia la tutela giurisdizionale.
 
I primi sono esperibili innanzi ad organi amministrativi non giurisdizionali e sono, di regola, il [[ricorso gerarchico proprio]] e il [[ricorso straordinario al Presidente della Repubblica]]; sono, invece, esperibili nei soli casi previsti dalla legge il [[ricorso in opposizione]] e il ricorso ad altri organi amministrativi (detto [[ricorso gerarchico improprio]]).
 
La tutela giurisdizionale è ripartita, ai sensi dell'articolo 113 Costituzione, fra gli organi di giurisdizione ordinaria e quelli di giurisdizione amministrativa, secondo il criterio della natura della situazione giuridica tutelata, di cui si è detto. Sono giudici amministrativi con competenza generale i ''[[Tribunale Amministrativo Regionale|tribunali amministrativi regionali]]'' (TAR) e il ''[[Consiglio di Stato (Italia)|Consiglio di Stato]]''. In [[Sicilia]], oltre al TAR con sede a Palermo e sezione distaccata a Catania, vi è il ''[[Consiglio di giustizia amministrativa]]'' (CGA), organo previsto dallo [[Statuto speciale]] che svolge nell'isola le funzioni proprie del Consiglio di Stato e che il D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, qualifica come sezione distaccata dello stesso. Parlando di giustizia amministrativa in primo luogo bisogna chiarire cosa abbia ad intendersi con tale termine; ebbene, in prima approssimazione essa può definirsi come l'insieme delle tutele giurisdizionali previste dall'ordinamento giuridico contro i comportamenti delle Pubbliche Amministrazioni. In seguito all'entrata in vigore del d. lgs. 104/2010, denominato Codice del Processo Amministrativo, il sistema di giustizia amministrativa italiano è stato organicizzato, ma le linee di fondo non sono state oggetto di riforma. Pertanto le linee di confine fra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo sono (a parte le ipotesi di giurisdizione esclusiva), quelle vigenti anteriormente all'entrata in vigore del codice. Più in particolare, per capire quando rivolgersi al giudice amministrativo in luogo di quello ordinario, bisogna fare riferimento al criterio della situazione giuridica soggettiva che si assume lesa. Se ad essere leso, dunque, è un diritto soggettivo, bisognerà rivolgersi al tribunale civile. Nel caso in cui venisse leso un interesse legittimo invece, ci si potrà rivolgere al giudice amministrativo. La giurisprudenza sta ancora dibattendo sulla definizione esatta di interesse legittimo.
 
Funzioni giurisdizionali amministrative con competenza per specifiche materie sono attribuite alla ''[[Corte dei conti]]'', ai ''[[Tribunale regionale delle acque pubbliche|tribunali regionali delle acque pubbliche]]'', al ''[[Tribunale superiore delle acque pubbliche]]'', ai [[Tribunale militare|tribunali militari]], alla Corte militare di appello e alle ''[[commissione tributaria|commissioni tributarie]]'' provinciali e regionali, le quali ultime ovviamente non decidono solo su questioni di legittimità amministrativa, ma anche e soprattutto su diritti soggettivi, cioè su somme da versare o non versare alla pubblica amministrazione per tasse, imposte, tributi, interessi, sovratasse e penalità.