Programmazione negoziata: differenze tra le versioni

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{{S|diritto amministrativo}}
Nell'ordinamento [[Italia|italiano]], la '''programmazione negoziata''' è definita dalla legge n.662/[[1996]], articolo 2 comma 203 lettera a, come «regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza», nell'ambito degli [[Regioni d'Italia|regioni]] e degli altri [[Ente locale (ordinamento italiano)|enti locali]]. Attraverso la programmazione negoziata, quindi, enti locali e altri portatori di interessi operanti sul territorio perseguono obiettivi di sviluppo il più possibile in maniera coordinata e armonica.