Renitenza alla leva: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Niculinux (discussione | contributi)
Niculinux (discussione | contributi)
Riga 6:
La renitenza dopo l'[[unità d'Italia]] è stato un reato tradizionalmente punito con la reclusione nelle [[carceri italiane]]. Nell'[[Italia repubblicana]] la fattispecie del reato è stata per lungo tempo disciplinata dal [[Decreto del Presidente della Repubblica]] 14 febbraio [[1964]] n. 237.<ref>Vedasi art. 135 D.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237.</ref> In base all'art. 142 del D.P.R. 237/1964 il reato di renitenza si estingueva per prescrizione con il decorso di cinque anni dalla data di compimento del 45º anno di età (data di collocamento in congedo assoluto per limiti di età).<ref>[http://archiviostorico.corriere.it/2000/agosto/18/operaio_renitente_alla_leva_arrestato_co_0_0008187969.shtml Operaio renitente alla leva arrestato ''L' operaio renitente alla leva arrestato. Chiesta la grazia, il caso al Quirinale'' dal Corriere della Sera, 18 agosto 2000 ]</ref><br />
 
Tuttavia dopo l'emanazione della legge 23 agosto 2004, n. 226 le chiamate [[Servizio militare di leva in Italia|servizio militare obbligatorio in Italia]] sono state sospese a partire dal 1º gennaio [[2005]], limitando sostanzialmente la commissione del [[reato]]. Oggi la disciplina è contenuta nel d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66. (''[[codice dell'ordinamento militare]]'').<ref> vedasiVedasi in particoilare l'art. 2079 d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 rubricato ''Renitenza alla leva''</ref>
 
==Note==