Gas lacrimogeno: differenze tra le versioni
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Il gas CS fa parte dell’equipaggiamento delle forze di polizia italiane dal 1991, con il [[Decreto del Presidente della Repubblica|DPR]] 5 ottobre [[1991]], n. 359, (''Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia''), il quale all'articolo 12, comma 2, recita: "gli artifici sfollagente si distinguono in artifici per lancio a mano e artifici per lancio con idoneo dispositivo o con arma lunga. Entrambi sono costituiti da un involucro contenente '''una miscela di CS o agenti similari''', ad effetto neutralizzante reversibile".<ref>{{Cita web|url=http://www.normative.altervista.org/ANORM/DPR/Anno%201991/D.P.R.%205%20ottobre%201991,%20D.%20359.htm|titolo=DPR n. 359 5 ottobre 1991|accesso=6 marzo 2012}}</ref>
In base alla legge 18 aprile [[1975]], n.110
Ciò classifica i gas CS come armi di terza categoria, ossia “armi chimiche”; infatti la vigente regolamentazione in materia include in questa categoria tutti i gas, i liquidi e i solidi, che, diffusi nell'area, in acqua o sul terreno, producono negli esseri viventi lesioni di varia natura, da quelle temporanee a quelle permanenti. Tali sostanze si suddividono in asfissianti (cloro, bromo, perossido di azoto), tossiche (acido cianidrico), vescicatorie (iprite), nervine, irritanti (cloroacetofenone), come i gas usati per i lacrimogeni.
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