Mediatore creditizio: differenze tra le versioni

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La normativa prevede disposizioni transitorie per cui i mediatori creditizi persone fisiche e società, possono continuare ad iscriversi nell'albo dei mediatori creditizi tenuto dalla Banca d'Italia, in base alle disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010, fino al 30 giugno 2011 o, se precedente, fino alla costituzione dell'Organismo.
 
===Collaboratori - Dipendenti e Consulenti del Credito===
 
Il d.Lgs. 141/2010 ha introdotto una nuova figura, il “collaboratore”- entrato nel linguaggio comune di settore anche con il termine di “Consulente del Credito”- di cui il mediatore creditizio si avvale per il contatto con il pubblico. <br>