Vizi del consenso: differenze tra le versioni

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==Inquadramento sistematico==
 
L' art. 1321 definisce il [[contratto]] come ''"l'[[accordo delle parti|accordo]] di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un [[rapporto giuridico]] patrimoniale"''. La regolamentazione contrattuale di un rapporto giuridico non si può avere senza una volontà conforme delle due (o più) parti [[negozio giuridico|negoziali]]: non c'è contratto senza consenso, ossia senza accordo (art. 1325 numero 1). A questo punto emerge il problema di quale possa essere il ''quantum'' di volontà necessaria affinché l'impegno contrattuale possa dirsi compiutamente assunto.
 
* Può darsi, ad esempio, che le due parti non abbiano acconsentito allo stesso identico patto, ma vi sia, in concreto, un'asimmetria grave e profonda tra quello che le due parti si rappresentavano come oggetto della loro volontà e quanto effettivamente ottenuto.
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Il terzo caso riguarda invece l'intervento della violenza nella stipulazione contrattuale. Esso si articola in due sottoipotesi: la prima, puramente di scuola, è quella della violenza fisica che conduca alla stipulazione di un contratto; in un simile caso si ritiene concordemente che il contratto sia nullo, in quanto la violenza esercitata annulla la volontà di chi sottoscriva sotto la brutale coazione altrui. La seconda ipotesi, invece, è quella della violenza morale: vale qui il brocardo ''[[Coactus, tamen voluit]]'', che mette in evidenza come colui che fu coartato alla stipulazione comunque, inevitabilmente la volle. Questa parziale volontà determina una annullabilità del contratto, piuttosto che una sua immediata nullità.
 
Qui la volontà contrattuale viene sì in essere, ma viene in essere, appunto, viziata, cosicché ci si pone il problema se meriti di rimanere valida all'interno delle relazioni giuridiche private, o se, all' opposto, si debbano prevedere dei rimedi per eliminarne la giuridicità.
 
Per sommi capi la scelta del legislatore è questa:
 
* per i casi in cui la volontà non c'era, come nel caso del costringimento fisico, vi deve essere un rimedio giurisdizionale che testimoni la originale mancanza di volontà; il rimedio in questione è l' azione di [[nullità]].
 
* per i casi in cui volontà c'era, ma si atteggiava come claudicante e viziata, il rimedio deve elidere il consenso esistente, tutelando, in qualche modo, chi, dalla sua posizione di terzo, avesse fatto legittimo affidamento sul suo permanere in esistenza. Il rimedio è detto azione di [[annullamento]].
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I vizi del consenso sono esplicitamente previsti dal codice. Essi sono, come detto, [[Errore (diritto)|errore]], [[violenza]], [[dolo]]. Ciascuno di essi ha una regolamentazione specifica che contempera le esigenze di chi esterna la volontà viziata, di chi la sfrutta, generando l'accordo (contrattuale), e di chi si trovi, da terzo estraneo, a fondare alcune sue pretese sul permanere o sullo smettere di esistere di tale volontà negoziale.
 
L'L’'''Errore''' si ha quando il contraente ignora, oppure conosce in modo sbagliato o insufficiente, situazioni determinanti ai fini della decisione di stipulare o meno il contratto o comunque di stipularlo in certe condizioni.
 
La '''Violenza''' consiste nella minaccia di un male ingiusto e notevole per cui il contraente è indotto a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato, oppure avrebbe stipulato in condizioni diverse.
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{{Portale|diritto}}
 
[[categoriaCategoria:Diritto civile]]