Giudice per le indagini preliminari: differenze tra le versioni

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Il '''giudice per le indagini preliminari''' (o '''GIP''') è un soggetto del [[procedimento penale]] italiano. Interviene in determinate procedure, nella fase delle [[indagini preliminari]], a garanzia della legalità delle stesse, esercitando dunque una giurisdizione di garanzia.
 
La figura del GIP fu introdotta nell'ordinamento ''processualpenalistico'' italiano per sostituire quella del [[giudice istruttore]].
==Storia==
La figura del GIP fu introdotta nell'ordinamento ''processualpenalistico'' italiano per sostituire quella del [[giudice istruttore]].
 
==PoteriCaratteristiche==
Il giudice per le indagini preliminari non ha autonomi poteri di iniziativa probatoria (a differenza del [[giudice istruttore]], che li aveva), ma provvede solo su [[istanza di parte]] (cosiddetta ''giurisdizione semipiena''); i suoi atti sono espressamente previsti dalla legge (vige infatti il principio di [[tassatività]]).
 
Il GIP è anche privo di un proprio fascicolo, a differenza del [[giudice del dibattimento]], che ha a disposizione il fascicolo per il dibattimento. Gli atti conosciuti dal giudice per le [[indagini preliminari]] sono solitamente quelli che il [[pubblico ministero]] decide di allegare all'istanza che presenta. Ad esempio, assieme alla richiesta di emissione di un'ordinanza cautelare, il pubblico ministero può scegliere quali atti delle indagini preliminari allegare; il p.m. deve trasmettere, però, tutti gli elementi a favore dell'[[indagato]].
 
== Comeptenze e funzioni ==
Le funzioni attribuite al giudice per le indagini preliminari sono preordinate a garantire l'indagato nella fase delle indagini preliminari. Fra i provvedimenti più importanti del GIP vi è l'[[ordinanza]] per applicare una [[misura cautelare]] su richiesta del pubblico ministero.
 
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Inoltre è competente per alcuni procedimenti speciali tra cui il [[rito abbreviato]], l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. [[patteggiamento]]), il [[decreto penale]] (artt. 459 e ss. c.p.p.).
 
==Riferimenti normativi==
* [[s:Codice di procedura penale|Codice di procedura penale]]
 
==Bibliografia==
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*[[Tribunale]]
 
== Altrio progetti ==
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* [[s:Codice di procedura penale|Codice di procedura penale]]
 
{{Portale|diritto|italia}}
 
[[Categoria:diritto penale]]