Offerta fuori sede: differenze tra le versioni

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Il TUF ed il Regolamento intermediari emanato dalla [[Consob]] stabiliscono una serie di regole volte a tutelare l'investitore nel caso di offerta fuori sede.
 
In primo luogo, all'investitore è riconosciuto il cosiddetto ''jus poenitendi'', in base al quale egli ha diritto di recesso entro sette giorni dalla sottoscrizione del contratto e l'esecuzione del contratto è sospesa fino alla decorrenza di tale termine. Il recesso può avvenire in forma libera e non deve comportare spese per il cliente. Tuttavia, taleTale facoltà, inizialmente limitata solo ai casi di collocamento fuori sede di strumenti finanziari e del servizio di gestione di portafogli, è stata ora estesa a qualsiasi servizio di investimento (Cass. Civ. n. 13905/13).
 
In secondo luogo, l'intermediario che intenda offrire servizi o strumenti finanziari fuori sede è obbligato a servirsi di un [[promotore finanziario]].