Delegificazione: differenze tra le versioni

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Sul punto, vi sono due orientamenti:
 
*per la dottrina costituzionalistica prevalente, non è ammissibile un'[[abrogazione]] tacita, perché ciò significherebbe che la validità di una norma di legge viene a dipendere dalla sua compatibilità con una successiva norma regolamentare, contravvenendo a due precisi principî: quello di gerarchia delle fonti e quello della successione delle leggi nel tempo. Di conseguenza, una legge-delega che non indichi le norme da abrogare èpotrebbe essere sostanzialmente una legge '''elusiva''' del dettato dell'art. 76 [[Costituzione italiana|Cost.]]
*per la [[giurisprudenza]] della [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte costituzionale]], il regolamento ha il potere di incidere su una norma di legge (modificandola o anche abrogandola) solo se è previsto dalla legge delegante: in caso contrario, cioè se la legge delega non indicasse le norme da abrogare da parte del Governo, si verifica un'abrogazione implicita in quanto è lo stesso art. 17 della legge n. 400 del 1988 che (nell'affidare al Governo una potestà normativa tipica secondaria) implicitamente produce un effetto abrogativo delle norme legislative che regolano la materia delegata.