Legge delega: differenze tra le versioni

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==Vincoli posti alla legge delega==
L'articolo 76 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]] regola l'istituto della legge delega e del decreto legislativo. Essa è una legge ordinaria, approvata quindi dal Parlamento attraverso il normale iter procedurale (se così non fosse e, per esempio, fosse ammesso l'uso di decreti legge o la questione di fiducia, per il governo sarebbe facile sostituirsi integralmente al Parlamento e di fatto legiferare senza controllo sostanziale) e conferisce la delega solo al governo inteso nella sua collegialità (ossia al [[Consiglio dei ministri]], non al singolo ministro). Nella legge delega devono essere fissate obbligatoriamente alcune indicazioni minime, dette ''contenuti necessari'':
* un oggetto definito;
* un tempo massimo entro il quale promulgare il decreto legislativo;