Rappresentanza sindacale unitaria: differenze tra le versioni

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== Storia ==
Le RSU vennero introdotte in [[Italia]] nel 1991, dapprima nel settore privato, con l'intesa-quadro interconfederale [[CGIL]]-[[CISL]]-[[Unione Italiana del Lavoro (1950)|UIL]] del 1º marzo [[1991]], e successivamente con l'accordo del 23 luglio del [[1993]] tra le suddette organizzazioni sindacali e [[Confindustria]] ed [[Intersind]] del 20 dicembre del [[1993]], in tutte le organizzazioni produttive private con più di 15 dipendenti.<br />
 
Esse successivamente furono introdotte anche nel settore pubblico: infatti possono essere costituite in tutte le [[Pubblica amministrazione (ordinamento italiano)|amministrazioni pubbliche]] con il d.lgs 4 novembre [[1997]] n. 396 (comma 2, art. 6) però nelle amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti (comma 8). Con riferimento al settore del pubblico impiego, l'iniziativa per la costituzione di una RSU è riconosciuta disgiuntamente a tutte le [[sindacato|organizzazione sindacali]], per cui l'iniziativa per la costituzione di una R.S.U. può provenire anche da un'unica sigla sindacale, senza alcun riferimento alla sua rappresentatività.<br />
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Infatti l'articolo 19 dello [[statuto dei lavoratori]] riconosce il diritto di rappresentanza alle associazioni sindacali che risultino firmatarie di [[Contratto collettivo nazionale di lavoro|contratti collettivi di lavoro]] applicati nell'unità produttiva. In seguito ad un caso complesso che ha visto come protagonista la FIAT, la Corte costituzionale con sentenza 23 luglio 2013 n. 231 ha dichiarato "l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, primo comma, lettera ''b''), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda". Ciò significa, in parole più semplici, che hanno diritto a costituire RSA le organizzazioni che abbiano avuto un peso sufficiente nelle trattative, a prescindere dal fatto che esse siano firmatarie o meno di contratti collettivi. Ciò venne stabilito poiché altrimenti di fatto il datore di lavoro era libero di scegliere la controparte con cui firmare il contratto collettivo e di conseguenza libero di scegliere l' organizzazione sindacale avente diritto a costituire l'RSA, prescindendo dall' effettiva volontà dei lavoratori (violazione dell' art. 39 della Costituzione).
Il menzionato Statuto inizialmente riconosceva questo diritto anche alle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale, a prescindere dalla firma sindacale di accordi collettivi (nazionali o provinciali) e dalla loro applicabilità all'unità produttiva, norma interpretata a favore di [[CGIL]], [[CISL]] e [[Unione Italiana del Lavoro (1950)|UIL]]. Il cosiddetto monopolio della rappresentanza fu abolito con un [[Referendum abrogativi del 1995 in Italia|referendum abrogativo nel 1995]], a seguito del quale fu promulgato il DPR 28 luglio 1995, n. 312.
 
La scelta dell'accordo collettivo applicabile non è limitata né dall'effettiva attività di produzione o servizi svolta dall'azienda, né dall'obbligo di garantire, almeno oltre una certo numero di dipendenti, una rappresentanza alle organizzazioni sindacali più rappresentative (più votate e con più iscritti) in azienda e/o nel territorio nazionale.