Concussione: differenze tra le versioni

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m Interlink agli artt. 317 e 319 quater del codice penale
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La legge 6 novembre [[2012]] n. 190 ("''Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione''")<ref>Pubblicata nella [[Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana]] n. 265 del 13 novembre 2012 )</ref> , ha spacchettato il reato di concussione all'art.317 c.p., il quale al suo interno inglobava sia la condotta costrittiva che quella induttiva. La concussione cd. costrittiva è rimasta configurata dall'art 317, ma limitatamente al pubblico ufficiale, mentre la cd. concussione per induzione è migrata nel nuovo art. art. 319 quater.
 
L'[[s:Codice_penale/Libro_II/Titolo_II#Art._317_Concussione.281.29|art. 317 c.p.]], secondo le modifiche apportate dalla legge 190/2012 adesso recita: {{Citazione|Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.}}
 
La fattispecie per costrizione all'art 317, ora prevede la sola ipotesi di condotta concussiva del P.U.. L'[[s:Codice_penale/Libro_II/Titolo_II#Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità(1)|art. 319 quater]] (rubricato "''Induzione indebita a dare o promettere utilità''") invece dispone:
 
{{Citazione|Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.