Eccezione (diritto): differenze tra le versioni
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Le eccezioni, in senso proprio, vanno tenute distinte dalle ''mere difese'' con le quali il [[convenuto]] contesta la fondatezza della domanda dell'[[attore (diritto)|attore]] adducendo che il fatto costitutivo non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle che ha prospettato oppure che la disposizione di legge da lui invocata non esiste o contiene una disciplina diversa da quella che ha indicato.
Poiché, a differenza della mera difesa, con l'eccezione vengono introdotti nel processo nuovi fatti, gli stessi devono essere provati secondo il principio dell'[[onere della prova]]. Anche le mere difese, però, possono avere un rilievo sul piano probatorio: infatti, se il processo è informato al ''principio di non contestazione'' (
==Eccezioni in senso stretto e in senso lato==
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