Mediatore creditizio: differenze tra le versioni

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Il '''mediatore creditizio''' è la figura che mette in contatto istituti di credito, banche o intermediari finanziari, con la potenziale clientela interessata all'accesso al credito sotto qualsiasi forma, come per esempio: finanziamenti a privati, e alle imprese, cessioni del quinto dello stipendio, prestiti personali, [[mutui per la casa]], [[leasing]], prodotti assicurativi.
 
Si avvale di una figura professionale per svolgere l'attività di [[consulenza]], il [[consulente finanziario]]. Sebbene i consulenti finanziari possano usufruire di apposite convenzioni con le banche, svolgono la propria attività in maniera autonoma, con propria organizzazione e mezzi e non sono legati da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
 
== Italia ==
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L’attività di mediazione creditizia è definita dall’art. 2 del DPR 28 luglio [[2000]] n. 287 emanato in attuazione dell’art. 16 della legge 7 marzo [[1996]] n. 108 (''Disposizioni in materia di usura.'')
 
L'[[Ufficio italiano cambi]] con provvedimento del 4 agosto [[2000]] dettò le istruzioni per l'iscrizione di tali soggetti nell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'art. 16 della predetta legge 108/1996.<br />La legge prevede l'iscrizione di tutti coloro che svolgono questa professione ad un apposito albo.
La legge prevede l'iscrizione di tutti coloro che svolgono questa professione ad un apposito albo.
 
Ad oggi la competenza della gestione è affidata alla [[Banca d'Italia]], che è saubentrata nelle competenze del soppresso Ufficio italiano cambi. L'albo dei mediatori creditizi è comunque consultabile sul sito della [[Banca d'Italia]], nella sezione antiriciclaggio dove si trova la parte dedicata agli albi ed elenchi.
 
=== Albo dei mediatori creditizi e dei consulenti del credito ===
Possono iscriversi all'albo, secondo la legge:
 
1) I cittadini italiani o di uno Stato membro dell'[[Unione europea]] o di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità in possesso dei seguenti requisiti:
 
a) domicilio in [[Italia]];
 
b) diploma di scuola media superiore ovvero iscrizione nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39;
 
c) onorabilità ai sensi dell'articolo 109 del testo unico bancario.
 
2) Le [[società (diritto)|società]] con sede legale in Italia e le stabili [[organizzazioni]] in Italia di società aventi sede legale all'estero che rispondano ai seguenti requisiti:
 
a) oggetto sociale comprendente la mediazione creditizia;<br />
b) possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), da parte dei soci di controllo ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario;<br />
c) possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;<br />
d) svolgimento dell'attività di mediazione creditizia per il tramite di soggetti iscritti all'albo.
 
=== Decreto legislativo 141/2010 ===
La riforma delineata dal decreto legislativo 13 agosto [[2010]] n. 141 prevede la creazione di un organismo di vigilanza dell'operato dei professionisti e una serie di requisiti di accesso alla rete di mediazione creditizia più elevati, nonché l'istituzione di un nuovo elenco.
 
L'accesso alla professione deve infatti essere attraverso un esame di accesso e periodicamente verificata durante l'iscrizione all'albo.
 
Il decreto prevede l'istituzione di un albo unico degli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e ne affida la tenuta alla Banca d'Italia.
 
Il [[D.Lgs. 141/2010]]è l'ultima importante norma relativa al settore. Ha attuato la direttiva europea 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e ha apportato modifiche del titolo VI del TUB in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanaziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. Il D.Lgs. 141/2010 ha introdotto importanti novità, tra le quali:
La [[Banca d'Italia]] vigilerà quindi sul predetto organismo, che avrà funzioni di supervisione (tenuta degli elenchi, poteri di controllo, accertamento ispettivi e di intervento).
* istituzione di un apposto organismo di vigilanza dell'operato dei professionisti
* requisiti di accesso alla professione più elevati
* istituzione di un nuovo Elenco
* controlli più rigidi e severi
 
La normativa prevede disposizioni transitorie per cui i mediatori creditizi persone fisiche e società, possono continuare ad iscriversi nell'albo dei mediatori creditizi tenuto dalla Banca d'Italia, in base alle disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010, fino al 30 giugno 2011 o, se precedente, fino alla costituzione dell'Organismo.
 
=== Elenco dei Mediatori Creditizi e dei Collaboratori ===
Il d.Lgs. 141/2010 ha introdotto una figura, il “collaboratore” - entrato nel linguaggio comune di settore anche con il termine di “Consulente del Credito” - di cui il mediatore creditizio si avvale per il contatto con il pubblico.
 
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 141 e dall'OAM, l'iscrizone all'apposito Elenco, obbligatoria per esercitare l'attività, è subordinata al possesso di precisi requisiti:
I Consulenti del Credito sono equiparati ai collaboratori dei mediatori creditizi per quanto riguarda i requisiti di accesso alla professione e lo svolgimento dell’attività rivolta al pubblico. Infatti, è compito del mediatore creditizio assicurare che dipendenti e consulenti del credito posseggano i requisiti previsti per l’accesso alla professione, rispettino le norme loro applicabili, siano in regola con l’aggiornamento professionale obbligatorio.
* forma societaria (l'esercizio della professione non è più consentito ad una persona fisica)
* sede legale e amministrativa in Italia
* l'oggetto sociale deve prevedere l'esercizio dell’attività di mediazione creditizia in via esclusiva (oltre alle attività connesse, strumentali e compatibili previste dalla normativa ai sensi dell’art. 17, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 141/2010)
* possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 141/2010
* possesso dei requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame
* versamento del capitale sociale non inferiore a quello previsto per le società per azioni dall’art. 2327, così come modificato dall’art. 20, comma 7, D.L. n. 91/2014 convertito in legge n. 116/2014 del codice civile (Euro 50.000,00).
* stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato la società risponde a norma di legge.
 
=== Collaboratori e dipendenti ===
Il mediatore creditizio risponde in solido dei danni causati da dipendenti e consulenti del credito, pertanto sia la selezione iniziale sia la verifica del mantenimento degli standard previsti diventa un obbligo essenziale.
 
Il [[D.Lgs. 141/2010]] ha introdotto anche una figura, il [[collaboratore]] - entrato nel linguaggio comune di settore anche con il termine di [[Promotore Creditizio]] - di cui il mediatore creditizio si avvale per il contatto con il pubblico(cfr. art. 128-novies del TUB). Tali soggetti sono persone fisiche che svolgono la loro attività esclusivamente per un solo mediatore creditizio (cfr. art. 128-octies, comma 2, del TUB), che ne trasmette all'OAM i nominativi una volta verificato il possesso di tutti i requisiti richiesti.
I dipendenti e i consulenti del credito delle società di mediazione creditizia devono superare una prova valutativa per poter essere inseriti nelle liste che i mediatori forniscono all’OAM e che sono consultabili pubblicamente sul sito dell’organismo.
I Collaboratori e i dipendenti, infatti, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità indicati nell’art. 128-septies, comma 1, lettere d) ed e), del TUB, ad esclusione del superamento dell’apposito esame. E'compito del mediatore creditizio assicurare che entrambi posseggano i requisiti previsti per l’accesso alla professione, rispettino le norme loro applicabili, siano in regola con l’aggiornamento professionale obbligatorio. Questo per assicurare il mantenimento del livello di professionalità e perchè il mediatore creditizio risponde in solido dei danni causati da dipendenti e collaboratori.
I dipendenti e i consulenti del creditocollaboratori delle società di mediazione creditizia devono superare una prova valutativa per poter essere inseriti nelle liste che i mediatori forniscono all’OAM e che sono consultabili pubblicamente sul sito dell’organismo.
 
== Note ==
<references/>
* http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;141
* http://www.organismo-am.it/mediatore/default.aspx
https://www.organismo-am.it/dipendenti-mediatore
 
== Voci correlate ==
* [[Ente finanziario]]
* [[Consulente finanziario|Consulente del Credito]]
* [[Prestito (finanza)]]
* [[Ufficio italiano cambi]]
 
{{Portale|Diritto|economia}}
 
[[Categoria:Mediazione|CreditCredito]]
[[Categoria:Professioni dell'economia e della finanza]]