Società per azioni (ordinamento italiano): differenze tra le versioni

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*L'intento di limitare il rischio.
*La presenza di azioni che rappresentano la partecipazione dei soci alla società.
*L'ammontare minimo del capitale sociale non inferiore ad [[Euro|€]] 50.000 (art. 2327 c.c., come recentemente modificato dal d.l. 91/2014)
*La corporazione normativa: il legislatore impone che i poteri siano rigidamente distribuiti tra diversi organi.
Se viene meno uno di questi elementi non si considera integrata la fattispecie, e quindi non è applicabile la disciplina della S.p.a.