Società per azioni (ordinamento italiano): differenze tra le versioni

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Si possono però creare categorie speciali di azioni, dotate di diritti diversi. I diritti cui le azioni danno accesso si distinguono in [[Diritti amministrativi|amministrativi]] (ad es. il diritto di voto, diritto di intervento) e [[Diritti patrimoniali|patrimoniali]] (ad es. il diritto ai dividendi, diritto alla quota di liquidazione). La riforma del diritto societario ha esteso l'ambito dell'autonomia statutaria in materia di categorie di azioni, sicché si può parlare di [[Principio di atipicità|atipicità]] dell'azione.
 
L'atto costitutivo può prevedere varie categorie di azioni, corredate dalle più varie combinazioni di diritti amministrativi e patrimoniali. In Italia, tuttavia, non possono essere emesse azioni a voto plurimo per le S.p.A. non quotate, con un massimo di 3 voti per azione. Le azioni di categoria speciale si distinguono dalle azioni ordinarie che, di norma, non hanno uno statuto particolare. Le azioni di categoria speciale più note sono le [[azione di risparmio|azioni di risparmio]], che possono essere emesse solo da società quotate, e le [[Azione privilegiata|azioni privilegiate]] nella distribuzione degli utili o nell'incidenza delle perdite. La riforma ha ammesso anche le azioni correlate ad un particolare settore di affari (dette anche tracking stocks). Sono ammissibili anche azioni con voto limitato o prive del diritto di voto, ma nel complesso non possono superare la metà del capitale sociale.
 
===== Valore nominale, reale e di mercato =====