Società per azioni (ordinamento italiano): differenze tra le versioni
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Si possono però creare categorie speciali di azioni, dotate di diritti diversi. I diritti cui le azioni danno accesso si distinguono in [[Diritti amministrativi|amministrativi]] (ad es. il diritto di voto, diritto di intervento) e [[Diritti patrimoniali|patrimoniali]] (ad es. il diritto ai dividendi, diritto alla quota di liquidazione). La riforma del diritto societario ha esteso l'ambito dell'autonomia statutaria in materia di categorie di azioni, sicché si può parlare di [[Principio di atipicità|atipicità]] dell'azione.
L'atto costitutivo può prevedere varie categorie di azioni, corredate dalle più varie combinazioni di diritti amministrativi e patrimoniali. In Italia
===== Valore nominale, reale e di mercato =====
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