Rappresentanza sindacale unitaria: differenze tra le versioni

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Esse successivamente furono introdotte anche nel settore pubblico: infatti possono essere costituite in tutte le [[Pubblica amministrazione (ordinamento italiano)|amministrazioni pubbliche]] con il d.lgs 4 novembre [[1997]] n. 396 (comma 2, art. 6) però nelle amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti (comma 8). Con riferimento al settore del pubblico impiego, l'iniziativa per la costituzione di una RSU è riconosciuta disgiuntamente a tutte le [[sindacato|organizzazione sindacali]], per cui l'iniziativa per la costituzione di una R.S.U. può provenire anche da un'unica sigla sindacale, senza alcun riferimento alla sua rappresentatività.<br />
La facoltà di istituire rappresentanze sindacali unitarie all'interno delle amministrazioni pubbliche è menzionata nell'art. 42 del d.lgs 30 marzo [[2001]] n. 165 (c.d.cosiddetto ''Testo unico pubblico impiego'').
 
La rappresentanza conferisce a un'associazione sindacale il diritto a usufruire di un locale messo a disposizione dall'azienda e delle ore di permesso per sindacalisti già previste per le RSA dalla L.300/1970 ([[statuto dei lavoratori]]), la facoltà di indire assemblee retribuite e [[scioperi]], nonché tutti gli altri obblighi e diritti previsti dallo Statuto dei Lavoratori e dalle altre leggi afferenti.