Pubblicità giuridica: differenze tra le versioni

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==Pubblicità dichiarativa==
La ''pubblicitapubblicità dichiarativa'' è volta a rendere ''opponibili'' a determinati soggetti i fatti per cui è prevista (ad esempio, a rendere opponibile un [[negozio giuridico]] ai [[terzo (diritto)|terzi]]): la sua omissione, pur non determinando l'invalidità, impedisce che il fatto produca effetti giuridici nei confronti di tali soggetti. L'ordinamento può configurare la pubblicità come [[Condizione necessaria e sufficiente|condizione sufficiente ma non necessaria]] per l'opponibilità, allorché consenta di provare, in alternativa, che il soggetto era comunque a conoscenza del fatto, nonostante la mancata pubblicità; oppure può configurarla come condizione necessaria, oltre che sufficiente, sicché la mancata pubblicità preclude in ogni caso l'opponibilità, quand'anche il soggetto fosse venuto altrimenti a conoscenza del fatto. Nell'uno come nell'altro caso, la pubblicità dichiarativa costituisce, dunque, un onere affinché il fatto possa produrre i suoi effetti giuridici nei confronti di chiunque ed essere, quindi, pienamente [[efficacia (diritto)|efficace]].
 
Sono esempi di pubblicità dichiarativa nell'ordinamento italiano: