Delegificazione: differenze tra le versioni

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La precedente [[legge 31 gennaio 1926, n. 100]] emanata quando era ancora vigente lo [[Statuto Albertino]], non menzionava affatto la possibilità del Parlamento di emanare deleghe al Governo per l'esercizio della funzione legislativa: si era quindi creata una situazione anomala, per cui da un lato vi era l'assoluta preminenza del Parlamento nella emanazione delle leggi, e dall'altro si poneva la prassi governativa costante di emanare [[decreto legge|decreti legge]], [[decreto legislativo|decreti legislativi]] e anche regolamenti delegati, sebbene non giustificata da alcuna previsione statutaria (oggi diremmo "costituzionale").
 
La [[legge 28 agosto 1988, n. 400]] ha risistemato la materia, fino ad allora disciplinata dalla legge n. 100/1926, che introdusse un nuovo tipo di delegificazione preventiva ad effetto potenziale e circoscritta a casi isolati: il Governo può adottare dedei regolamenti amministrativi per materie non coperte da riserva assoluta di legge, autorizzati da leggi stesse nel caso in cui il Governo stesso voglia adottare il regolamento.
 
== Caratteristiche ==