Affidamento condiviso (ordinamento italiano): differenze tra le versioni

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L'affidamento congiunto ha, innanzitutto, un significato più propriamente giuridico inteso come esercizio congiunto della ''potestà genitoriale'' (precedentemente il termine usato era il tradizionale ''patria potestà''). Con l'affidamento condiviso, quindi, i genitori conservano entrambi l'esercizio di detta potestà genitoriale sul figlio.
 
Anche se le norme in materia di affidamento condiviso non lo prevedono, molte sentenze hanno introdotto la prassi della ''collocazione'' del figlio presso uno dei genitori come ''dimora prevalente (precedentemente l'espressione usata era ''casa familiare''), ''che comporta altre disposizioni tipiche dell'affidamento esclusivo (assegnazione della casa familiare al genitore cosiddetto collocatario dei figli, cui spetterebbe la corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli), prassi contestata tra l'altro dalle associazioni di padri, in quanto contradirrebbecontraddirebbe il primo comma dell'articolo 155 del Codice civile:'' "Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale" ''. In realtà, come ricorda l'esperto internazionale Vittorio Vezzetti, in Italia si è verificato lo stesso fenomeno manifestatosi precedentemente in tutti i Paesi in cui si era promulgata la legge sull'affidamento condiviso senza una connotazione materiale e una indicazione dei tempi di coabitazione presso le due figure genitoriali. Basti pensare che già negli anni '80 negli USA si distingueva tra affido legalmente condiviso e affido materialmente condiviso. In Svezia la legge sull'affidamento condiviso esisteva dal 1989 e, avendo avuto scarsi risultati (gli affidi paritetici passarono dall'1 al 4%) gli Svedesi dovettero modificarla dopo solo 9 anni (il risultato fu un aumento esponenziale degli affidi alternati cha attualmente assommano al 28-30%). Idem in seguito per Paesi Bassi, Francia e Belgio, sebbene nei due primi Paesi le modifiche sono state abbastanza "leggere". In questo senso una visione globale e approfondita permette di affermare che il legislatore non ha assolutamente tenuto conto delle esperienze maturate all'estero, avviandosi a un fallimento annunciato. Dovrebbe comunque essere sempre stabilito il ''progetto comune di cura e di educazione'' in cui i genitori devono suddividersi i compiti di ''amministrazione ordinaria'' gestendoli anche in modo disgiunto. Questi progetti sono in uso da molti anni in diversi Paesi (Paesi Bassi, USA, Canada e Belgio) e prendono il nome di ''parental plans''.
La riforma legislativa della 54/06, però, non si è dimostrata idonea a creare da sola le premesse per il cambiamento radicale che si poneva come obiettivo; e questo malgrado il legislatore avesse pensato di introdurre la figura del ''mediatore'' che dovrebbe aiutare i genitori a costruire un canale di comunicazione per realizzare insieme tale progetto, ma in concreto ben poche sono le esperienze positive in tal senso.<ref>Oltremari Bonardi, ''La nuova legge sull'affido condiviso'', Milano, C.A.M.</ref>