Normazione: differenze tra le versioni

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Può infatti designare:
* la [[funzione pubblica]] consistente nella produzione, attraverso appositi [[atto giuridico|atti giuridici]] (''[[atto normativo|atti normativi]]''), di [[norma (diritto)|norme giuridiche]] [[Generalità (carattere della norma)|generali]] ede [[Astrattezza|astratte]], che vanno a costituire l'[[ordinamento giuridico]] (''funzione normativa'');
* il complesso delle [[Norma giuridica|norme]] in tal modo prodotte.
In entrambi i significati invece che di normazione si parla spesso di '''legislazione''', termine che designa la produzione di norme (e le norme prodotte) attraverso una specifica [[fonte del diritto]], la [[legge (diritto)|legge]]. Tuttavia negli ordinamenti attuali il termine ''legge'', oltre al significato generale di atto normativo (e di norma giuridica) ha assunto il significato più specifico di atto del potere legislativo (cosiddetta ''legge in senso formale''), sicché parlare di legislazione potrebbe risultare riduttivo ove si consideri che, come si vedrà appresso, in tali ordinamenti funzioni normative vengono svolte anche da altri poteri dello stato.
==Funzioni normative del potere legislativo==
Secondo il ''principio di [[separazione dei poteri]]'', in uno [[stato di diritto]] la funzione normativa è affidata ad uno specifico ''potere dello stato'', intendendosi con questa espressione un [[organo (diritto)|organo]] o un complesso di organi dello stato indipendenti dagli altri poteri. Più precisamente, la funzione normativa è esercitata dal ''[[potere legislativo]]'' che si compone del ''[[parlamento]]'' e degli eventuali analoghi organi di stati federati, regioni o altri enti territoriali ai quali è riconosciuta ''autonomia legislativa''. Come si è già accennato, tali organi producono le norme attraverso un atto che prende il nome di ''legge''.
 
Peraltro, in nessun ordinamento il principio di separazione dei poteri viene applicato in modo così rigoroso da concentrare nel solo potere legislativo la possibilità di emanare norme generali ede astratte.
 
===Costituzione, leggi costituzionali e organiche===
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==Funzioni normative del potere legislativo==
Secondo il ''principio di [[separazione dei poteri]]'', in uno [[stato di diritto]] la funzione normativa è affidata ada uno specifico ''potere dello stato'', intendendosi con questa espressione un [[organo (diritto)|organo]] o un complesso di organi dello stato indipendenti dagli altri poteri. Più precisamente, la funzione normativa è esercitata dal ''[[potere legislativo]]'' che si compone del ''[[parlamento]]'' e degli eventuali analoghi organi di stati federati, regioni o altri enti territoriali ai quali è riconosciuta ''autonomia legislativa''. Come si è già accennato, tali organi producono le norme attraverso un atto che prende il nome di ''legge''.
 
Peraltro, in nessun ordinamento il principio di separazione dei poteri viene applicato in modo così rigoroso da concentrare nel solo potere legislativo la possibilità di emanare norme generali ed astratte.
 
==Funzioni normative del potere esecutivo==
In tutti gli ordinamenti è riconosciuto un ''potere regolamentare'', più o meno esteso, al [[governo]], ad autorità indipendenti e a vari [[ente pubblico|enti pubblici]], [[ente territoriale|territoriali]] e nonno, dotati di ''autonomia regolamentare''. In virtù di questo potere possono essere prodotte norme con un atto che di solito prende il nome di ''[[regolamento]]''; tale fonte, tuttavia, si colloca in una posizione gerarchica subordinata a quella della legge, sicché le norme regolamentari non possono essere in contrasto con le norme legislative, pena la loro [[validità (diritto)|invalidità]], secondo il principio espresso dal [[brocardo]] ''[[lex superior derogat inferiori]]''.
 
Molte costituzioni consentono inoltre al governo di emanare norme aventi la stessa forza di quelle legislative - e quindi con lo stesso rango gerarchico - sottoposte a successiva ''ratifica'' del parlamento o previa ''delega'' di quest'ultimo (tanto la ratifica quanto la delega sono date con legge). Gli [[atti aventi forza di legge|atti]] con i quali vengono emanate queste norme sono di solito denominati ''[[decreto|decreti]]'' od ''[[ordinanza|ordinanze]]'' e ne sono esempi, nell'ordinamento italiano, i [[decreto-legge|decreti-legge]] e i [[decreto legislativo|decreti legislativi]].
 
==Funzioni normative del potere giudiziario==
Nei paesi di [[common law]] la possibilità di emanare norme generali ede astratte è riconosciuta anche agli organi giudiziari che, in tal modo, adottano le loro norme di procedura (le cosiddette ''rules of court''). Si tratta di un potere normativo attribuito dalla legge e, quindi, le norme così emanate sono subordinate a quelle di rango legislativo.
 
Nei paesi di [[common law]], inoltre, gli organi giudiziari concorrono alla creazione del diritto anche, e soprattutto, attraverso i [[precedente|precedenti]] desumibili dalle loro pronunce, secondo il principio dello ''[[stare decisis]]''; in questo caso, tuttavia, non si può parlare di funzione normativa in quanto la produzione giuridica avviene con modalità del tutto diverse da quelle legislative e regolamentari.
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==Funzioni normative del corpo elettorale==
In vari ordinamenti il [[corpo elettorale]] (o una sua parte), oltre a eleggere propri rappresentanti che eserciteranno funzioni normative, può esercitare direttamente tali funzioni o, quantomeno, partecipare al relativo [[procedimento]]. Negli ordinamenti attuali ciò avviene, di solito, tramiteper il tramite di ''[[referendum]]'', in cui il corpo elettorale è chiamato a pronunciarsi, mediante il voto, su una norma giuridica già emanata o da emanarsi.
 
Gli ordinamenti prevedono vari tipi di referendum, tra i quali si possono ricordare il referendum ''abrogativo'', volto ad abrogare norme esistenti, ede i referendum ''propositivo'', ''consultivo'' e ''confermativo'', che s'inseriscono nel procedimento di adozione di un atto normativo, il primo per proporla, il secondo con funzioni solamente consultive ede il terzo quando l'approvazione del corpo elettorale è necessaria per l'entrata in vigore dell'atto. Inoltre, il referendum può avere ada oggetto norme di rango costituzionale, legislativo o regolamentare collocandosi, quindi, allo stesso rango nella gerarchia delle fonti.
 
== Legge in senso formale e materiale ==
Si è già detto del concetto di ''legge in senso formale''. Va ora aggiunto che nella generalità degli ordinamenti, se da un lato non tutte le funzioni normative sono concentrate nel potere legislativo, dall'altro sono attribuite a quest'ultimo anche funzioni non normative (amministrative o giurisdizionali). Quando queste funzioni sono esercitate con atti aventi forma di legge, si è di fronte a ''leggi meramente formali'', poiché tali atti della legge hanno la forma (e la forza) ma non il contenuto (esempio tipico di legge meramente formale è, in molti ordinamenti, tra i quali quello italiano, la legge di approvazione del bilancio dello stato).
 
Di contro, si parla di ''leggi in senso materiale'' con riferimento a tutti gli atti a contenuto normativo, indipendentemente dalla loro forma, comprendendo, quindi, oltre alle leggi, le leggi costituzionali, i regolamenti, ecc.
 
==Bibliografia==