Società per azioni (ordinamento italiano): differenze tra le versioni

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=== Collegio sindacale ===
Il [[collegio sindacale]] è l'organo di controllo della S.p.a. nel modello tradizionale, costituito da 3 a 5 membri effettivi e da due membri supplenti, soci o non soci; esso è nominato nell'atto costitutivo ed, in mancanza di indicazione, deve essere eletto dall'assemblea ordinaria; resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Almeno.La unlegge membrovuole effettivogarantire edai unosindaci supplenteuna devonoposizione esseredi iscrittiindipendenza nelrispetto registroagli deiamministratori revisorie contabili.prevede Qualoral'ineleggibilità cosìe nonla fossedecadenza devonodal essereufficio comunquenel iscritticaso in uncui albovengano professionale.elletti: Iconiuge,parenti doverie sonoaffini ladegli vigilanzaamministratori. sul rispettoI dellasindaci leggepossono eessere dellorimossi statuto,dalla suicarica "''principisolo diper correttauna amministrazione''"giusta e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativocausa e contabileper adottatotale dallarimozione società.non Iè membrisufficiente della consigliodelibera nonassembleare sonoma revocabili,è senecessario nonanche perun giustaproveddimento causadi e con decretoapprovazione del tribunale, e devono soddisfare importanti requisiti di onorabilità e professionalità.
 
Nelle società che non fanno ricorso al mercato di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, qualora lo statuto lo preveda, il collegio sindacale può essere altresì investito della revisione legale dei conti. In tal caso tutti i sindaci debbono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.