Differenze tra le versioni di "Fatto giuridico"
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Il fatto giuridico si distingue dal ''fatto naturalistico'' perché questo è un accadimento che avviene nella realtà materiale, mentre quello è un accadimento giuridico, appartenente al mondo del diritto. Se un fatto naturalistico è previsto nella fattispecie di una norma, esso diventa ''giuridicamente rilevante'' in seno all'[[ordinamento giuridico]] ed è qualificabile come fatto giuridico. Ne segue che tutti i fatti giuridici sono altresì fatti naturalistici, mentre non è vero il contrario.
Vi è una grande varietà di fatti naturalistici che possono essere qualificati come fatti giuridici da una norma e tale circostanza rende problematica una trattazione unitaria dell'argomento; d'altra parte, inteso in quest'
Se è vero che gli effetti giuridici sono sempre ricollegabili
==Distinzioni==
I fatti giuridici si possono distinguere in:
* ''fatti istantanei'', se consistono in un avvenimento che si esaurisce nel suo stesso formarsi;
* ''fatti permanenti'', se consistono in una ''situazione'', ossia uno stato di cose che consegue
Sotto il diverso profilo degli effetti che ne derivano, i fatti giuridici si possono inoltre distinguere in:
Infine, i fatti giuridici si possono distinguere in:
* ''meri fatti'', se per l'ordinamento è irrilevante la volontà del loro accadimento, a prescindere che
*''[[atto giuridico|atti giuridici]]'', se, invece, per l'ordinamento è rilevante la volontà del loro accadimento, determinato da un'azione umana (ad esempio una promessa, un [[testamento]], una [[sentenza]], un [[contratto]], un [[atto amministrativo]], una [[legge]], ecc.).
Da quando detto emerge che un [[comportamento]] umano può essere preso in considerazione dalla norma come atto giuridico, quando per la produzione degli effetti giuridici la norma stessa richiede la volontarietà della condotta, oppure come mero fatto, quando, invece, gli effetti si producono a prescindere dalla volontarietà della condotta. Può anche accadere che lo stesso comportamento sia preso in considerazione come atto giuridico da una norma e come mero fatto da un'altra.
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